Normativa

Piano nazionale integrato per l’energia e il clima

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WWF-LIPU: PASSO AVANTI NUOVE LINEE GUIDA TUTELA RETE NATURA 2000
(DIRE)Roma, 3 gen. – “L’Italia si e’ finalmente dotata di uno
strumento indispensabile per la conservazione della
biodiversita’, troppo a lungo danneggiata da incuria e cattiva
programmazione. Ora vigileremo attentamente sull’applicazione
regionale”. Lo dichiarano Lipu e WWF a proposito della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 28 dicembre
scorso in seguito all’intesa raggiunta tra Governo, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano, delle Linee guida
nazionali per la Valutazione di incidenza, finalizzate alla messa
in sicurezza dei siti della rete Natura 2000.
La Valutazione di incidenza (Vinca) e’ la procedura, che
garantisce che i piani, i progetti e le attivita’ umane siano
compatibili con la tutela di habitat e specie di interesse
comunitario presenti nei siti di Natura 2000, la rete europea
delle aree protette. Nel corso degli anni, la cattiva
applicazione regionale della Vinca ha portato al degrado di
numerosi siti, tanto che nel marzo 2013 la Lipu e il WWF avevano inviato a Bruxelles un corposo dossier di denuncia sui danni subiti da ben 37 aree sparse in tutto il Paese, inducendo la
Commissione europea ad avviare una procedura istruttoria per
violazione delle norme comunitarie (EU Pilot 6730/14/ENVI).
Il lungo confronto che ne e’ seguito, tra Ministero dell’Ambiente, Regioni e Province autonome, oltre che la stessa Commissione europea, ha finalmente condotto all’adozione delle Linee guida, sancita in Conferenza Stato Regioni, che permetteranno un’applicazione piena, uniforme e corretta della normativa comunitaria su tutto il nostro territorio nazionale.
“E’ un passo avanti di grande rilievo – dichiarano Lipu
e Wwf – per la gestione della rete Natura 2000, che si basa
sull’attenta sinergia tra conservazione della biodiversità e attività
umane. Se sino ad oggi la tutela di habitat e specie è stata messa in secondo piano, la corretta applicazione della Valutazione di incidenza correggerà questa grave mancanza e contribuirà a fermare la perdita di biodiversità provocata da piani, programmi e progetti sbagliati. Le Linee guida nazionali sono il risultato di un approfondito lavoro di concertazione che speriamo diventi la norma per il presente e il futuro”.
Ora tuttavia, “occorre che le Regioni e le Province autonome
recepiscano rapidamente ed applichino le nuove regole in modo pieno e uniforme, così da dare valore sostanziale a questo importantissimo atto formale. Per tale ragione chiediamo al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione europea di continuare a seguire il processo in corso, al quale a nostra volta dedicheremo il massimo della vigilanza. Troppo seria la crisi della biodiversità, in Italia, in Europa e nel mondo, perché la sua tutela non diventi un dovere primario dei governi, delle
amministrazioni e dell’intera società” concludono le associazioni
ambientaliste

CHE COS’E’ LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SANITARIO (V.I.S.)    (segui i Link)

che cos’è la VIS

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Valutazione impatto ambientale (V.I.A.) – (SEGUI IL LINK)https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/cose-la-valutazione-impatto-ambientale-via/

Ambiente e Salute separati in casa  (vedi PDF allegato)  –  mariottini_lettera (1)


 Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)

Cos’è l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC) del D. Lgs 59/05? Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) è la traduzione italiana dell’acronimo inglese IPPC: “Integrated Pollution Prevention and Control”. Riguarda la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da alcune attività, tra le più impattanti (allegato I del D. Lgs. 59/2005). Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate a queste attività: • prevedono misure intese ad evitare oppure a ridurre, se evitarle non è possibile, le loro emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo e a ridurre la produzione di rifiuti; • tengono conto dell’impiego di materie prime nel ciclo produttivo, dell’efficienza energetica, del rumore, della prevenzione degli incidenti, della gestione dei rischi, ecc.. L’Autorizzazione Integrata Ambientale non è solo una “somma” delle autorizzazioni ambientali che un’Azienda deve possedere (autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allo scarico di reflui e al deposito/gestione di rifiuti), ma qualcosa di più. E’ un nuovo punto di osservazione da cui si dovrebbe riuscire a vedere l’attività nel suo complesso, considerando anche gli effetti incrociati, per cercare di prevenire e tenere sotto controllo, in maniera coordinata, le diverse forme di inquinamento che può causare. Ed appunto seguendo il principio dell’approccio integrato l’A.I.A. richiede alle Aziende di raggiungere determinate prestazioni ambientali adottando preferibilmente tecniche di processo piuttosto che tecniche di depurazione. Le condizioni per il rilascio dell’AIA (valori limite di emissione, livelli/indici prestazionali ambientali,…) sono perciò determinate, generalmente, sulla base delle prestazioni delle migliori tecniche disponibili (MTD) individuate per lo specifico impianto dal singolo Gestore. Tali tecniche sono quelle ambientalmente più efficaci tra quelle economicamente applicabili nelle specifiche condizioni (di settore produttivo, impiantistiche, gestionali, geografiche ed ambientali). La applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 59/2005 non deve però penalizzare il tessuto produttivo. In linea generale, invece, deve essere diretta ad ottenere da ciascun impianto le migliori prestazioni ambientali, senza compromettere insostenibilmente, anche dal punto di vista economico, i livelli produttivi del settore.

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

COS’È L’AUA. L’Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall’Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.

CHI LA PUÒ CHIEDERE. Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale).

A CHI SI CHIEDE. La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all’Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.

QUANDO CHIEDERLA. La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell’articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza al Suap.

QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA. Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l’AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a “verifica di assoggettabilità” a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l’AUA.

IL MODELLO. Con Dpcm 8 maggio 2015 in vigore dal 30 giugno 2015 è stato adottato un modello unico nazionale per la richiesta di AUA. Alle Regioni è richiesto, entro il 30 giugno 2015 di adeguare i contenuti del modello alle normative regionali di settore.

TEMPI E COSTI. Se l’AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l’obbligo se previsto dalla legge. Se l’AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L’Autorità competente adotta l’AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell’AUA prima dell’entrata in vigore della disciplina.

DURATA E RINNOVO. L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell’AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.